Regolamento per la gestione dell’Albo consulenti
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| Regolamento per la gestione dell’Albo consulenti |
| ALLEGATO A - “Profili professionali d’interesse” |
| Area Amministrativa - Contabile |
| Area Tecnologica |
| Area Tecnico Ambientale |
| Tutte le pagine |
Art.1 – Oggetto
- Il presente regolamento è adottato dall’Autorità Portuale del Levante, in attuazione della Legge 4 agosto 2006 n. 248, e disciplina il sistema delle procedure da applicare per il conferimento di incarichi di collaborazione a progetto.
- Sono esclusi dalle procedure di cui al presente regolamento:
- le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma;
- i rinnovi di contratti giunti al termine o le estensioni di quelli in corso di validità per i quali si renda necessario e vantaggioso per l’Ente proseguire le attività utilizzando l’esperienza e le conoscenze specifiche maturate dal consulente.
Art.2 - Banca dati candidati ad incarichi di collaborazione
- L’Autorità Portuale ha attivato una banca dati (o albo) finalizzata a raccogliere le candidature di soggetti disponibili ad eventuali collaborazioni a progetto.
- A tale albo è possibile iscriversi unicamente attraverso la compilazione di un modulo online, presente nell’apposita sezione del sito www.aplevante.org . Al ricevimento del modulo l’Autorità portuale invierà, all’indirizzo e-mail indicato nel modulo stesso, attestazione dell’avvenuto deposito che sarà contestualmente acquisita agli atti dell’Ente mediante registrazione al protocollo.
- All’albo possono iscriversi solo ed unicamente persone fisiche laureate e/o diplomate con specifica esperienza professionale, con eventuali esperienze professionali correlate, con competenze e conoscenze riconducibili alla matrice di specializzazione dell’Ente per i profili predefiniti nell’allegato A .
- L’iscrizione alla banca dati non dà titolo in alcun modo a pretese, privilegio, riserva o diritti di assunzione presso l’Autorità Portuale.
- E’ consentita l’iscrizione in più profili a condizione che sussistano i requisiti minimi e l’esperienza necessari per ognuno dei profili richiesti.
- Per poter ottenere l’iscrizione all’albo occorre:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti minimi di professionalità e formazione previsti nello skill (riportato nell’Allegato A) relativo alla posizione richiesta;
- non aver in corso liti pendenti o, nel passato, aver avuto contenziosi, di qualsiasi natura, con l’Autorità Portuale.
Art.3 - Pianificazione fabbisogni
- Periodicamente o in relazione a progetti e attività da realizzare, su proposta dei Dirigenti di singoli servizi e tenuto conto degli impegni per le attività correnti del personale interno, il Presidente determina il fabbisogno di collaborazioni esterne, in termini di quantità e profili delle collaborazioni da attivare.
Art.4 - Individuazione candidati
- A seguito della definizione dei fabbisogni, il Segretario Generale trasmette ad un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Presidente, un congruo numero di curricula rispondenti alle caratteristiche professionali richieste, estratti dalla banca dati e selezionati, se possibile, con criteri di rotazione.
- Il Segretario Generale può verificare la presenza nella banca dati di altri candidati con skill professionale corrispondente alle esigenze e integrare con nuovi curricula la precedente selezione.
- Nel caso in cui i profili richiesti non siano presenti fra quelli già esposti dall’Ente (di cui all’Allegato A) o occorra meglio definire i requisiti minimi di ammissione occorre predisporre una modifica o integrazione di detto Allegato A prima di procedere alla estrazione dei curricula per la comparazione.
- Nel provvedimento di nomina della Commissione di valutazione dovranno essere indicati i requisiti specifici del candidato da selezionare e gli eventuali elementi indispensabili di formazione e/o esperienza professionale che deve possedere in funzione del compito che dovrà svolgere.
Art.5 - Commissione di valutazione
- Per la valutazione comparativa dei candidati è istituita, con provvedimento del Presidente, una Commissione di valutazione che sarà presieduta dal Segretario generale o da un Dirigente dell’Ente.
- Gli altri due membri della commissione, di cui uno svolgerà il ruolo di segretario verbalizzante, sono nominati, tra il personale a tempo indeterminato in servizio nell’Ente, sulla base delle specificità professionali e tecniche richieste.
- La Commissione procede all’esame dei curricula e ove ritenuta necessaria effettua la valutazione diretta, attraverso un colloquio, dei candidati proposti sulla base delle risultanze e predispone una graduatoria che sarà resa pubblica, dopo le determinazioni del Presidente, sul sito istituzionale dell’Ente (www.aplevante.org) in un’apposita sezione della banca dati.
Art.6 - Aggiornamento della candidatura
- I soggetti che hanno presentato la loro candidatura possono aggiornare il proprio profilo in conseguenza di variazioni, modifiche, integrazioni intervenute successivamente. Al momento della selezione per l’eventuale avvio alla procedura comparativa si terrà conto, comunque, del curriculum inserito nell’Albo e non sarà possibile valutare separatamente gli aggiornamenti.
- I profili professionali inseriti nella banca dati hanno validità annuale dalla data del loro inserimento nella banca dati; pertanto, ciascun candidato è tenuto a confermare annualmente l’iscrizione. In mancanza di tale aggiornamento e decorso il periodo di validità il nominativo del candidato verrà automaticamente cancellato dall’archivio.
Art.7 – Cancellazione
- Saranno cancellate dalla banca dati le candidature di coloro che:
a)abbiano reso dichiarazioni false in relazione al possesso dei requisiti;
b)si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali e/o comunque di grave negligenza o malafede nei confronti dell’Autorità Portuale;
c)abbiano presentato domanda di cancellazione della propria candidatura ovvero abbiano omesso di aggiornare la documentazione richiesta dall’Autorità Portuale ai sensi del precedente articolo. - Dell’avvenuta cancellazione della candidatura sarà data comunicazione ai soggetti.
Art.8 – Norma transitoria
- In considerazione della circostanza che sono presenti agli atti dell’Autorità Portuale numerosi curricula presentati spontaneamente dagli interessati, nella prima fase di costituzione dell’Albo dei consulenti verranno iscritti d’ufficio tutti coloro i quali avranno presentato un curriculum nell’anno antecedente alla data di avvio della costituzione del nuovo albo (coincidente con la data della deliberazione del Presidente di istituzione dell’albo medesimo).
- Analoga iscrizione d’ufficio sarà effettuata per tutti coloro i quali risultano iscritti negli elenchi di esperti formati dall’Autorità Portuale a seguito della Deliberazione del Presidente n.65 del 24/07/2007 che hanno cessato di avere validità in data 23/07/2009.
- Le iscrizioni d’ufficio saranno comunicate agli interessati che dovranno, a pena di cancellazione, dare conferma dell’interesse a conservare la candidatura alla luce delle condizione di cui al presente regolamento.
Art.9 – Tutela della riservatezza
- Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Il titolare del trattamento è l’Autorità Portuale del Levante con sede in Bari al Piazzale C.Colombo n.1; il responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore.
- Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Autorità Portuale del Levante compete l’obbligo di fornire le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento dell’incarico di collaborazione e/o a tempo determinato, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.
Dati sensibili - I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato. Per il conseguimento delle finalità indicate al punto a, l’Autorità Portuale potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento, a:
- soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
- al personale dell’Autorità Portuale che cura il procedimento;
- al personale dell’Autorità Portuale in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;
- a soggetti che operano con l’Autorità Portuale per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
- altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui al D.P.R. 184/2006. - Si informa che in adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti l’Autorità Portuale renderà pubblici gli elenchi dei propri collaboratori sul sito istituzionale su apposita sezione della banca dati, indicando l’oggetto, la durata ed il compenso dell’incarico. Relativamente ai suddetti dati, all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con la presentazione della candidatura, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Art.10 - Conferimento dell’incarico di collaborazione
- Il conferimento degli incarichi di collaborazione è deliberato dal Presidente dell’Autorità Portuale, tenuto conto del motivato fabbisogno prospettato dal Dirigente del servizio richiedente e della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione di valutazione.
- Previa verifica della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse, l’Autorità Portuale provvederà a stipulare con il soggetto apposito contratto di collaborazione. A seguito dell’accettazione, si instaura tra l’Autorità Portuale ed il soggetto un rapporto di collaborazione (co.co.pro.) ai sensi della normativa vigente in materia.
- Al momento dell’accettazione dell’incarico, il collaboratore dichiara l’inesistenza di cause di incompatibilità e assume espressamente l’impegno di uniformarsi ai principi contenuti nel Codice Etico dell’Autorità Portuale.
- Per lo svolgimento dell’attività oggetto del rapporto di collaborazione instaurato, sarà corrisposto un emolumento determinato in ragione della tipologia di attività, della qualità, della complessità e della durata del rapporto di collaborazione. Per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese (se sostenute ed a seguito di specifica autorizzazione del Responsabile del progetto) vanno presentate le note giustificative.
- Nel contratto di progetto saranno stabilite le modalità di pagamento dell’emolumento concordato. L’Autorità Portuale provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.
Art.11 - Elementi caratterizzanti il contratto di progetto
- Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del D.lgs. n.276/2003.
- Il collaboratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza.
- L’Autorità Portuale, quale datore di lavoro committente, non eserciterà nei confronti del collaboratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.
- Il collaboratore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria professionalità.
- Il collaboratore, nel rispetto di quanto previsto dall’art.64 del D.lgs. n.276/2003 non potrà svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del datore di lavoro.
- Il collaboratore ha diritto ad essere riconosciuto quale autore della eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, con pieno richiamo alla statuizione prevista dall’art. 65 del D.lgs. n.276/2003.
- Per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio e gravidanza (se donna) si rinvia integralmente i contenuti dell’art.66 del D.lgs. n.276/2003.
- Il contratto di lavoro si risolve al momento dell’ultimazione del progetto. In caso di interruzione del progetto per cause esterne al rapporto di collaborazione instaurato verrà riconosciuto il pagamento dei compensi maturati sino alla data di interruzione.
- Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo le diverse modalità o causali, incluso il preavviso, da loro stabilite nel contratto individuale, così come previsto dall’art.67, comma 2, del D.lgs n.276/2003.
Art.12 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
- Nel rispetto dei principi contenuti nell’art.61 del D.lgs. n.276/2003 il Dirigente competente ed il collaboratore procedono ad una valutazione periodica, in un’ottica di coordinamento e nel rispetto dell’autonomia nell’esecuzione della prestazione, del lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto.
- Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito.
Collaboratori
Albo Collaboratori
Con Deliberazione del Presidente n.84 del 11-09-2009 è stato istituito l’Albo dei Collaboratori dell'Autorità Portuale.
Gli utenti registrati, dopo aver letto ed accettato il regolamento, possono inviare i propri Curriculum Vitae e presentare la propria candidatura attraverso la pagina "Albo Collaboratori"




